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Archivio di Stato di Ancona

Norme sulla consultabilità dei documenti

Ai sensi dell’art. 122 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.), i documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili; vi sono però alcune eccezioni:

  • i documenti dichiarati di carattere riservato, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data;
  • i documenti contenenti dati “sensibili” (idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche nonché l’adesione ad associazioni, a partiti e sindacati) e dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali", che diventano consultabili trascorsi 40 anni dalla loro data;
  • i documenti contenenti i cosiddetti dati “sensibilissimi”, vale a dire relativi allo stato di salute, le abitudini sessuali e i rapporti riservati di tipo familiare, e che sono consultabili solo dopo 70 anni.

La consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato prima della scadenza dei termini può essere autorizzata dal Ministero dell’Interno, previo parere favorevole del direttore dell’Archivio di Stato.

Riguardo all’uso dei dati personali e di altre informazioni ricavabili dalla consultazione di documentazione presso gli Archivi di Stato, si fa riferimento alle Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018 (Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2019).
 



Ultimo aggiornamento: 20/10/2023